Key Tre Viaggi

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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

1 Fonti legislative

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal Decreto Legislativo 111/95.

2 Contenuto del contratto - Descrizione del pacchetto turistico

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nel catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato. Nel caso di singolo servizio turistico non inserito in un pacchetto turistico, valgono le condizioni del fornitore.

3 Prezzo – Prenotazione e Pagamenti

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal contratto, esso potrà essere modificato fino a 20 giorni prima della partenza e soltanto in relazione a variazione di costi di trasporto, incluso il prezzo del carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di sevizi turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio, applicati ai pacchetti in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei sevizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata solo nel momento in cui e nel luogo dal quale l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. Si dà atto che l'agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell'agenzia organizzatrice, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'articolo 1.3CCV oltre che il venditore ex art. 4 dec. Legisl.111/95, acquisendo diritti ed assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Il pagamento della quota dovrà essere versato prima dell'arrivo del/dei clienti alla destinazione richiesta.

4 Assicurazioni - Fondo di garanzia

L'organizzazione ha stipulato, ai sensi dell'art 20 D. L. n°111 del 17/3/1995, le seguenti polizze assicurative:
nel caso di un viaggio/soggiorno organizzato da Key Tre Viaggi polizza RCT INA ASSITALIA N. 60/177062
Ai sensi dell'articolo 21 D. L. 111 del 17/3/1995 è prevista l'istituzione di un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso d'insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. Polizza fideiussoria Nuova Tirrena n. 121.199.

5 Cessione del contratto – Sostituzioni

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo. In relazione ad alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine sopra citato. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori dei servizi.

6 Recesso senza penalità – Recesso del consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi sopra elencate si applicheranno le seguenti condizioni:
50% della quota di partecipazione + quota d'iscrizione sino a 11 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi;
75% della quota di partecipazione + quota d'iscrizione sino a 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.
Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.

7 Annullamento del pacchetto turistico da parte dell'organizzatore

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità a fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente i seguenti diritti:
- usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione della eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta, tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

8 Modifiche dopo la partenza

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, che sia provato dal viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9 Responsabilità dell'organizzatore

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi; a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore (esempio: scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo), ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

10 Obblighi

I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni elencate.

11 Reclamo

Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore ed al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso le località di partenza.

12 Limiti del risarcimento - Obbligo di assistenza

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore all'indennità risarcitoria prevista dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

13 Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Trieste per i viaggi organizzati da Key Tre Viaggi. Per viaggi organizzati in collaborazione con altri operatori i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nei cataloghi o programmi a stampa dei relativi operatori.

14 Privacy

Ai sensi dell'art. 10 legge 675/95 sulla privacy informatica, vi comunichiamo che i Vs dati personali verranno registrati presso la ns banca dati ed utilizzati nell'ambito lavorativo intercorrente. Resta inteso che tali dati non verranno utilizzati per altri scopi senza Vs consenso o cancellati su Vs semplice richiesta.

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero - Art 17 legge 6/2/2006 n°38

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